Eco Sisma Bonus

Riqualifica il tuo edificio senza costi

Si parte...


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SISMABONUS

SISMABONUS

E' attivo il SismaBonus, lo strumento che consente di usufruire degli incentivi fiscali per la messa in sicurezza degli edifici esistenti, con entità variabile dal 50% al 85%.

Con l’entrata in vigore del Decreto Crescita (n. 34/2019) si è aggiunta una terza modalità per usufruire degli incentivi fiscali previsti dal SismaBonus relativi agli interventi di adozione di misure antisismiche: oltre alla detrazione fiscale IRPEF/IRES e alla cessione del credito d’imposta all’impresa esecutrice il Cliente può optare per lo sconto direttamente in fattura.

MISURA DEGLI INCENTIVI

L’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su t<utti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto, come in precedenza, su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive (ove si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali).

Le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003.

SCONTO IN FATTURA: NOVITA' DEL SISMABONUS 2019

Con l’entrata in vigore del Decreto Crescita n. 34/2019, per gli interventi di adozione di misure antisismiche è stata prevista la possibilità di optare, invece che per la detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. L’esercizio dell’opzione, con il relativo assenso del fornitore, va comunicato a fine lavori all’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

Lo sconto è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento. L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

ESERCIZIO DELL'OPZIONE SCONTO IN FATTURA

La scelta di usufruire del contributo, invece della detrazione, va comunicata all’Agenzia delle Entrate a fine lavori. Il contribuente che ha diritto alla detrazione deve effettuare la comunicazione utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione deve contenere:

  1. denominazione e codice fiscale di chi ha diritto alla detrazione

  2. tipo di intervento effettuato

  3. importo complessivo e anno di sostenimento della spesa

  4. importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante)

  5. dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento

  6. denominazione e codice fiscale del fornitore che applica lo sconto

  7. data in cui è stata esercitata l’opzione

  8. assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato

In alternativa alle modalità telematiche, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il modulo allegato al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019. Il modulo può essere inviato ai predetti uffici anche tramite posta elettronica certificata, insieme al documento d’identità.

Chi esercita l’opzione deve effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

CONDOMINIO E PARTI COMUNI

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio compete con riferimento al’’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

L’importo massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze delle unità immobiliari. Per esempio, se l’edificio è composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione si calcola su un importo massimo di spesa di 768.000 euro (96.000 euro x 8 unità). Essa sarà attribuita ai condòmini in base ai millesimi di proprietà o sulla base dei diversi criteri stabiliti dall’assemblea.

PROCEDURE OPERATIVE DEL SISMABONUS

Il Decreto SismaBonus n.58/2017 ha stabilito le Linee Guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.

In particolare, il Progettista dell’intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell’allegato B del decreto) la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.

Il Direttore dei lavori e il Collaudatore statico, se nominato per legge, dopo l’ultimazione dei lavori e del collaudo, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.


SISMABONUS: CLASSI DI RISCHIO SISMICO

La nuova metodologia consente di attribuire ad un edificio (abitazione o capannone) una specifica classe di rischio sismico, mediante due parametri che tengono conto sia della sicurezza per la vita umana, sia degli aspetti economici collegati a un eventuale terremoto. In particolare, i due parametri sono:

  1. la Perdita Annuale Media attesa (PAM), che tiene in considerazione le perdite economiche associate ai danni degli elementi e riferite al costo di ricostruzione (CR) dell'edificio;

  2. l'Indice di Sicurezza (IS-V) della struttura, in funzione dell'accelerazione di picco al suolo (PGA, Peak Ground Acceleration) che determina il raggiungimento dello Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV).

Come per il modello già introdotto per la certificazione energetica, le Linee Guida del SismaBonus hanno individuato 8 classi di rischio sismico, con rischio crescente dalla lettera A+ alla lettera G: A+ (meno rischio), A, B, C, D, E, F e G (più rischio).

DIAGNOSI SISMICA PER USUFUIRE DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL SISMABONUS

Per ottenere la detrazione fiscale del SismaBonus bisogna eseguire la diagnosi dello stato dell'edificio, progettare e realizzare interventi antisismici di messa in sicurezza ed, infine, asseverare il miglioramento ottenuto.

Le Linee Guida forniscono due metodologie per la diagnosi: una ordinaria e l'altra semplificata. Quest'ultima è una delle grandi novità del sistema: sarà veloce e a basso costo, sul modello dei rilievi di Protezione Civile in caso di emergenza, ma potrà essere applicata solo a casi specifici (edifici con struttura portante verticale in muratura e lavori minori col miglioramento di una sola classe di rischio).


SISMABONUS: DETRAZIONE FISCALE PROGRESSIVA PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI

Il meccanismo del SismaBonus prevede un sistema di detrazioni d'imposta premianti, in funzione dell'efficacia degli interventi di miglioramento sismico. L'incentivo fiscale consiste nella detrazione d'imposta calcolata in funzione del numero di passaggi a classi di rischio inferiore: maggiori sono i miglioramenti dal punto di vista sismico e più elevata è, di conseguenza, la detrazione fiscale.

Rispetto alle ristrutturazioni antisismiche senza variazione di classe (50%) gli incentivi (detrazioni) col SismaBonus aumentano notevolmente qualora gli interventi antisismici eseguiti migliorino l’edificio di una o due classi di rischio sismico.

PER LE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO O PRODUTTIVO

  1. incentivo del 50% per gli interventi di locali con adozione di misure antisismiche

  2. incentivo del 70% per gli interventi globali di miglioramento sismico, con passaggio di 1 classe di rischio inferiore

  3. incentivo del 80% per gli interventi globali di miglioramento sismico, con passaggio di 2 classi di rischio inferiori

PER I CONDOMINI

  1. incentivo del 50% per gli interventi di locali con adozione di misure antisismiche

  2. incentivo del 75% per gli interventi globali di miglioramento sismico, con passaggio di 1 classe di rischio inferiore

  3. incentivo del 85% per gli interventi globali di miglioramento sismico, con passaggio di 2 classi di rischio inferiori


CHI PUÒ USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE FISCALE DEL SISMABONUS

Il SismaBonus è applicabile ad interventi antisismici di tutte le abitazioni, prime e seconde case, di tutti gli edifici commerciali e produttivi, ove si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi. Sono, evidentemente, compresi i capannoni industriali .

Gli interveti devono essere effettuati su edifici ubicati in zona sismica 1 o 2 o 3 di cui all'O.P.C.M. 3274/2003.

Nelle spese incentivabili col SismaBonus rientrano anche quelle per la diagnosi (classificazione sismica iniziale + verifica di sicurezza sismica + attribuzione della classe di rischio sismico).

Il tetto di spesa del SismaBonus è di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.


CESSIONE DEL CREDITO SISMABONUS

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 108572 del 8 giugno 2017, ove sono indicate le modalità di cessione del credito SismaBonus per chi non può sostenere la spesa per gli interventi antisismici.

La possibilità di cedere la detrazione fiscale del SismaBonus riguarda tutti i soggetti che sostengono spese per interventi antisismici, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (no tax area).

Il credito d'imposta SismaBonus può essere ceduto in favore di fornitori e di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. E’ esclusa la cessione del SismaBonus in favore di istituti di credito e intermediari finanziari, nonché delle amministrazioni pubbliche.

Il cessionario, a sua volta, può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito. Il credito SismaBonus, che non sia oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione.

La quota di credito fiscale che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Gli interventi con il Sismabonus bassano al 110%

Il Sismabonus, l’incentivo fiscale per la messa in sicurezza sismica degli edifici, sale con il Superbonus al 110% delle spese per gli immobili situati al di fuori della Zona 4.

Nel caso in cui si eseguano interventi di adeguamento sismico e si faccia ricorso alla cessione del credito ad un’impresa di assicurazione con contestuale stipula di una polizza a copertura del rischio di eventi calamitosi, la detrazione del TU sulle imposte e sui redditi passa al 90%.

Per accedere all’incentivo previsto dal Sismabonus è necessaria una asseverazione redatta da un professionista incaricato che convalidi l’efficacia degli interventi nella riduzione del rischio sismico e la congruità delle spese sostenute.

SISMABONUS PER I CAPANNONI INDUSTRIALI

Il SismaBonus è applicabile anche agli interventi antisismici dei capannoni industriali (edifici adibiti ad attività produttiva). Per le Aziende c'è la possibilità di usufruire di una detrazione d'imposta del 70% utilizzando una procedura semplificata per la messa in sicurezza dei capannoni industriali: è possibile ritenere valido il passaggio alla classe di rischio sismico immediatamente inferiore anche in assenza di una preventiva attribuzione della classe di rischio, eseguendo solamente interventi locali per eliminare le carenze costruttive, rimuovendo le cause di possibili meccanismi di labilità, ossia:

  1. collegamenti nelle unioni tra elementi strutturali (ad es. trave-pilastro e tegolo-trave);

  2. connessione tra il sistema di tamponatura esterna e la struttura portante;

  3. stabilità dei sistemi presenti internamente al capannone industriale, quali macchinari, impianti e/o scaffalature.


TEMPI E SCADENZE DEGLI INCENTIVI DEL SISMABONUS

Importante considerare anche i tempi del SismaBonus. La manovra, infatti, ha stabilizzato lo strumento per cinque anni, fino al 31 dicembre 2021, in modo da consentire una programmazione degli investimenti. La detrazione fiscale SismaBonus potrà essere spalmata su cinque anni, anziché sui consueti dieci: è, quindi, molto più vantaggiosa rispetto all'ecobonus tradizionale.


Classificazione sismica

Per ridurre gli effetti del terremoto, l’azione dello Stato si è concentrata sulla classificazione del territorio, in base all’intensità e frequenza dei terremoti del passato, e sull’applicazione di speciali norme per le costruzioni nelle zone classificate sismiche.

La legislazione antisismica italiana, allineata alle più moderne normative a livello internazionale prescrive norme tecniche in base alle quali un edificio debba sopportare senza gravi danni i terremoti meno forti e senza crollare i terremoti più forti, salvaguardando prima di tutto le vite umane.

Sino al 2003 il territorio nazionale era classificato in tre categorie sismiche a diversa severità. I Decreti Ministeriali emanati dal Ministero dei Lavori Pubblici tra il 1981 ed il 1984 avevano classificato complessivamente 2.965 comuni italiani su di un totale di 8.102, che corrispondono al 45% della superficie del territorio nazionale, nel quale risiede il 40% della popolazione.

Nel 2003 sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale, basati sugli studi e le elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica del territorio, ossia sull’analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo.

A tal fine è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.

Il provvedimento detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio (Decreto Legislativo n. 112 del 1998 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 - "Testo Unico delle Norme per l’Edilizia”), hanno compilato l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.

Zona 1 - E’ la zona più pericolosa. La probabilità che capiti un forte terremoto è alta

Zona 2 - In questa zona forti terremoti sono possibili

Zona 3 - In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alla zona 1 e 2

Zona 4 - E’ la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa

Di fatto, sparisce il territorio “non classificato”, e viene introdotta la zona 4, nella quale è facoltà delle Regioni prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica. A ciascuna zona, inoltre, viene attribuito un valore dell’azione sismica utile per la progettazione, espresso in termini di accelerazione massima su roccia (zona 1=0.35 g, zona 2=0.25 g. zona 3=0.15 g, zona 4=0.05 g).

L'attuazione dell'ordinanza n.3274 del 2003 ha permesso di ridurre notevolmente la distanza fra la conoscenza scientifica consolidata e la sua traduzione in strumenti normativi e ha portato a progettare e realizzare costruzioni nuove, più sicure ed aperte all’uso di tecnologie innovative.

Le novità introdotte con l’ordinanza sono state pienamente recepite e ulteriormente affinate, grazie anche agli studi svolti dai centri di competenza (Ingv, Reluis, Eucentre). Un aggiornamento dello studio di pericolosità di riferimento nazionale (Gruppo di Lavoro, 2004), previsto dall’opcm 3274/03, è stato adottato con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006.

Il nuovo studio di pericolosità, allegato all’Opcm n. 3519, ha fornito alle Regioni uno strumento aggiornato per la classificazione del proprio territorio, introducendo degli intervalli di accelerazione (ag), con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, da attribuire alle 4 zone sismiche.

Nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti a livello nazionale, alcune Regioni hanno classificato il territorio nelle quattro zone proposte, altre Regioni hanno classificato diversamente il proprio territorio, ad esempio adottando solo tre zone (zona 1, 2 e 3) e introducendo, in alcuni casi, delle sottozone per meglio adattare le norme alle caratteristiche di sismicità.

Per il dettaglio e significato delle zonazioni di ciascuna Regione, si rimanda alle disposizioni normative regionali(190 Kb).

Qualunque sia stata la scelta regionale, a ciascuna zona o sottozone è attribuito un valore di pericolosità di base, espressa in termini di accelerazione massima su suolo rigido (ag). Tale valore di pericolosità di base non ha però influenza sulla progettazione.

Le attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008), infatti, hanno modificato il ruolo che la classificazione sismica aveva ai fini progettuali: per ciascuna zona – e quindi territorio comunale – precedentemente veniva fornito un valore di accelerazione di picco e quindi di spettro di risposta elastico da utilizzare per il calcolo delle azioni sismiche.

Dal 1 luglio 2009 con l’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, per ogni costruzione ci si deve riferire ad una accelerazione di riferimento “propria” individuata sulla base delle coordinate geografiche dell’area di progetto e in funzione della vita nominale dell’opera. Un valore di pericolosità di base, dunque, definito per ogni punto del territorio nazionale, su una maglia quadrata di 5 km di lato, indipendentemente dai confini amministrativi comunali.

La classificazione sismica (zona sismica di appartenenza del comune) rimane utile solo per la gestione della pianificazione e per il controllo del territorio da parte degli enti preposti (Regione, Genio civile, ecc.).

sismabonus-classificazione-sismica-comuni-italiani.pdf
sismabonus-decreto-attuativo-28-febbraio-2017.pdf
sismabonus-linee-guida-per-la-classificazione-sismica-delle-costruzioni.pdf
sismabonus-comunicato-stampa-agenzia-delle-entrate.pdf
sismabonus-guida-agenzia-delle-entrate.pdf
sismabonus-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni.pdf
sismabonus-istruzioni-modello-sconto-fattura.pdf
sismabonus-decreto-crecita-sconto-fattura-34-2019.pdf
sismabonus-asseverazione-classificazione-sismica-della-costruzione.pdf

ECOBONUS

Superbonus 110%: a chi spetta e in quanti anni

La detrazione del 110% delle spese sostenute sarà possibile sia per interventi di riqualificazione energetica che per quelli di miglioramento sismico. Non si parla solo di Ecobonus quindi, ma anche di Sismabonus, la detrazione per la messa in sicurezza degli immobili sul territorio italiano.

L’ incentivo, da ripartire in 5 anni, riguarderà le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

I lavori di riqualificazione detraibili dovranno interessare i condomini oppure le singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale o ancora gli Istituti autonomi case popolari (IACP). Il bonus non si applica invece alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Ecobonus: gli interventi che passano al 110%

L’Art 128, Comma 1 del Titolo VI del Decreto Rilancio, descrive gli interventi per cui è possibile ottenere l’incentivo che sorpassa la totalità delle spese. In particolare:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri previsti dal decreto CAM (Criteri Ambientali Minimi).

  • La spesa massima ammissibile è di € 60.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e gli impianti di microcogenerazione.

  • La spesa massima ammissibile è di € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e gli impianti di microcogenerazione.

Fotovoltaico e colonnine di ricarica per i veicoli elettrici

Il Superbonus si allarga anche alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici su condomini o prime case, a patto che l’intervento sia realizzato congiuntamente a quelli elencati in precedenza. L’ammontare complessivo delle spese detraibili è di € 48.000, con un tetto massimo di € 2.400 per kW di potenza nominale dell’impianto.

Lo stesso vale per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, per le quali è possibile accedere al superbonus subordinando l’intervento alla riqualificazione di involucro o alle modifiche all’impianto di generazione riportate al paragrafo precedente. Ricordiamo che anche la direttiva europea 844 che guiderà il progetto energetico nei prossimi anni, impone l’obbligo di installare punti di ricarica negli edifici nuovi o riqualificati.

Il Superbonus energetico si ottiene anche con l’APE

Per avere l’aliquota privilegiata del 110%, il Decreto specifica che gli interventi di riqualificazione energetica prima elencati dovranno essere tali da garantire l’incremento di almeno due classi energetiche per i condomini e le singole abitazioni sui quali verranno realizzati.

Sarà necessario calcolare l’indice di prestazione energetica dell’edificio nella sua condizione originale e a valle del progetto di riqualificazione: l’EPgl post intervento dovrà essere tale da consentire all’edificio di guadagnare due classi di punteggio.

Il salto di classe deve essere chiaramente dimostrato con la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato.

noltre, analogamente alla procedura finora seguita per gli interventi di riqualificazione di tipo Ecobonus, anche per i lavori per cui si vorrà sfruttare il Superbonus 110% dovrà essere trasmessa all’ENEA una copia della asseverazione che attesta la conformità dei lavori alle richieste della legge.

Cessione del credito e sconto in fattura

Abbiamo visto che, in fase di dichiarazione dei redditi, il recupero di quanto sostenuto potrà essere effettuato con 5 quote annuali di pari importo.

L’ostacolo principale all’esecuzione dei lavori rimane sempre il soggetto incapiente o chi non può usufruire della detrazione fiscale, che spesso scoraggia le decisioni favorevoli dell’assemblea condominiale e non consente al gruppo di trarre vantaggio dall’investimento.

Una novità molto interessante del decreto rilancio è la possibilità di usufruire nel Superbonus della Cessione del credito oppure dello sconto in fattura e dare quindi l’opportunità a chi ha commissionato i lavori, di evitare di pagare immediatamente il corrispettivo dovuto. Alle stesse imprese poi è lasciata facoltà di recuperare direttamente questo credito di imposta, oppure di cederlo ad un altro soggetto, come ad esempio una banca.

La cessione del credito non è attualmente possibile per molti dei lavori previsti dalle agevolazioni fiscali, come ad esempio il Bonus Facciate; lo stesso vale per lo sconto in fattura, previsto in Legge di Bilancio solo per le ristrutturazioni rilevanti sopra i 200 mila euro.